Proposta di aggiudicazione

Gara #5

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO (cod. int. RG003)
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Informazioni appalto

17/05/2019
Aperta
Lavori
€ 1.273.208,34
Burgio Enrico Antonio
IRSAP ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Categorie merceologiche

315272 - Illuminazione per esterni

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
786495917D
C84E14001480006
Solo prezzo
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MODICA-POZZALLO (cod. int. RG003)
Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo, in provincia di Ragusa, attraverso una rete di distribuzione dell'energia elettrica, interrata, di tipo trifase e centri luminosi posti su pali di acciaio a stelo dritto, a sezione circolare, tronco-conici.
€ 1.261.058,04
€ 0,00
€ 12.150,30
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
00914410881 C.G. COSTRUZIONI S.R.L.
- Somma: 2989.60 - Media: 25.122 - Scarto Medio: 5.217 - Decremento soglia: 0 - Soglia di anomalia: 30.339\n
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

175
27/06/2019
Cognome Nome Ruolo
PEPE SANTINO PRESIDENTE
GIAMMUSSO SALVATORE COMPONENTE
SINATRA MICHELE COMPONENTE

Scadenze

17/06/2019 13:00
24/06/2019 20:00
01/07/2019 10:30

Avvisi

Allegati

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05/05/2023 16:58
173.22 kB

Chiarimenti

17/05/2019 11:40
Quesito #1
Buongiorno, visto gli importi relativi delle varie categorie suddivise in OG10 per €. 1.092.468,64 ed OG3 per €. 180.739,70 come da disciplinare di gara, chiediamo se possiamo partecipare due ditte in ATI, di cui la capogruppo ha una iscrizione pari a OG3 IV bis ed OG10 II e la mandante ha la OG10 II. Grazie
17/05/2019 11:54
Risposta
La risposta è negativa per le motivazioni indicate al punto 3.2.1 del Disciplinare di gara (vedasi in particolare la lett. d).
20/05/2019 17:27
Quesito #2
PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA, SI APPLICA IL NUOVO DECRETO LEGGE N. 32 DEL 18/04/2019? GRAZIE. CORDIALI SALUTI
21/05/2019 09:10
Risposta
Si. Vedasi al riguardo l'avviso di rettifica pubblicato il 20 maggio 2019.
21/05/2019 08:44
Quesito #3
BUONGIORNO SI CHIEDE SE CON UNA OG10 I IV  E' POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE IN ASSENZA DI QUALIFICAZIONE PER LA OG3.
 
21/05/2019 09:23
Risposta
Si, è possibile. Seguendo le prescrizioni di cui ai punti 3.1.3 e 3.2.6 del disciplinare di gara in ordine al cosiddetto "subappalto qualificante".
22/05/2019 12:09
Quesito #4
E' POSSIBILE PARTECIPARE COME OPERATORE SINGOLO , POSSEDENDO ATTESTAZIONE SOA CON CATEGORIA OG10 III ED OG 3 III-BIS?
22/05/2019 13:52
Risposta
Si. Si applica l'art.  92 del D.P.R. 207/2010, 1° co., 1° periodo -  "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi."
 
22/05/2019 12:05
Quesito #5
Visto che la normativa prevede di poter partecipare con l'incremento del 20% (nel nostro caso vale per la categoria OG10), avendo la categoria OG10 classifica III e la categoria  OG3 classifica IV bis , possiamo partecipare come impresa singola?   
Ho provato a partecipare, ma il sistema mi chiede di inserire un membro per il raggruppamento.
22/05/2019 13:55
Risposta
Si. Si applica l'art.  92 del D.P.R. 207/2010, 1° co., 1° periodo -  "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi."
Se dovesse persistere il problema chiami l'assistenza tecnica di Studio Amica
21/05/2019 11:43
Quesito #6
Essendo una ditta qualificata SOA con Categoria OG10 II e OG3 III-bis volendo associarsi in ATI con un'altra impresa con categoria SOA OG10 II e avendo il 40% sull'importo totale dei lavori come richiesto dall'art. 92 comma 2 del Regolamento si chiede se possibile partecipare all'appalto.
22/05/2019 16:12
Risposta
Non può darsi una risposta esaustiva poiché la domanda non è completa.
Assumendo, sulla base di quanto dichiarato, che l’idea sia quella di costituire un’ATI dove la capogruppo sia l’impresa “A” che possiede la categoria OG10 classifica II e la categoria OG3 classifica III bis, occorre verificare se la costituenda associazione possieda, nel complesso, i requisiti minimi di ammissione alla gara.
Tale verifica deve essere condotta sia con riferimento alla sub associazione orizzontale costituita ai fini della qualificazione nella categoria prevalente (OG10 – III bis) che con riferimento all’associazione verticale costituita ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile (OG3 – I).
Per quanto riguarda l’associazione verticale (OG 3 -1, scorporabile) il problema non si pone perché risulterebbe qualificata, per intero, l’impresa “A” (capogruppo) che dovrà, pertanto, assumere per intero l’onere della esecuzione dei lavori previsti in tale categoria.
Relativamente alla sub associazione orizzontale, da costituirsi ai fini della qualificazione nella categoria prevalente (OG10 – III bis), la risposta non può essere data, poiché non si conosce la ripartizione delle quote di esecuzione all’interno del costituendo raggruppamento.
Infatti, posto che entrambe le imprese hanno la medesima iscrizione alla categoria OG10 – II, ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 92, co. 2 del D.P.R. 207/2010, occorrerà verificare che la percentuale di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa designata quale capogruppo – “A” - sia, comunque, superiore a quella dell’impresa designata quale mandante.
Nei limiti di quanto previsto dall’ex articolo 3, comma 2 del d.P.R. 34/2000 si potrà usufruire anche dell’incremento di un quinto della classifica.
24/05/2019 10:59
Quesito #7
Buongiorno, con la presente chiediamo se e' disponibile altra modulistica oltre a DGUE, protocollo di legalita' e patto d'integrita ai fini della partecipazione alla gara in oggetto. 
 
24/05/2019 11:43
Risposta
Tutta la documentazione disponibile è quella pubblicata sulla presente piattaforma telematica.
24/05/2019 11:53
Quesito #8
Buongiorno, per la partecipazione a codesta gara, possedendo in proprio la categoria OG3, la scrivente si dovrà avvalere di un'altra impresa con requisito di OG10 classifica III-BIS.
Nel disciplinare di gara al punto 3.1.4. a) fate riferimento al sistema di qualità 9001 con specifica richiesta nel settore IAF 28 rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto.
La scrivente si sta avvalendo di un'impresa ausiliaria che possiede la certificazione ISO 9001:2015 con settore EA 28.
A tal proposito si chiede se il requisito IAF 28 è obbligatorio per la partecipazione alla gara o se il settore EA 28 è sufficiente.

 
27/05/2019 12:01
Risposta
Sarà ammessa anche la certificazione ISO 9001:2015 con settore EA 28.
29/05/2019 16:32
Quesito #9
Si chiede se la scrivente impresa può partecipare come impresa singola possedendo la categoria OG10 II e avvalendosi di un impresa che possiede la categoria OG10 II. Sommando gli importi delle due categorie si arriva a €. 1.032.000,00 mentre l'importo dell'OG10 per questa gara è di €. 1.092.468,64. Pertanto si chiede se come impresa partecipante possiamo avvalerci dell'incremento del quinto pur partecipando in avvalimento. Possediamo inoltre l'OG3 IV. 
29/05/2019 18:23
Risposta
Il beneficio dell’aumento del quinto può operarsi solo su quella parte di requisito posseduto dal partecipante (impresa ausiliata), mentre non si applica a quella parte di requisito SOA oggetto di avvalimento, cioè quello dell’impresa ausiliaria.
Pertanto, nella fattispecie, l’iscrizione complessiva sarà (€ 516.000 + 20%) + € 516.000 per un totale di € 1.135.200, che soddisfa il requisito richiesto.
31/05/2019 11:25
Quesito #10
Ci chiedevamo se fosse possibile partecipare come operatore singolo con avvalimento di attestazione SOA con categoria OG10 iii-bis e dichiarando di subappaltare in toto la categoria OG3.
31/05/2019 13:39
Risposta
L'art. 89 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) prevede che "L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, (…) avvalendosi delle capacità di altri soggetti, (anche partecipanti) al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi."
E con questo si risponde positivamente al fatto che codesta impresa voglia avvalersi dell’avvalimento per la categoria OG10-III BIS.
In merito alle opere scorporabili si osserva che sulla base dei dati indicati non può darsi una risposta definitiva. Infatti, l’art. 92 del D.P.R. 207/2010, stabilisce che “… il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”
Cio’ significa che l’importo totale delle iscrizioni possedute dal concorrente in proprio, più l’iscrizione in OG10-IIIbis (avvalimento) deve essere almeno pari all’importo totale dei lavori.
Poiché, poi, il concorrente non possiede la qualificazione per le opere scorporabili indicate nel bando a qualificazione necessaria, il medesimo non potrà eseguire direttamente le relative lavorazioni, ma le deve subappaltare a un’impresa provvista della relativa e indispensabile qualificazione.
Tale subappalto potrà essere autorizzato, rientrando nei limiti di quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
31/05/2019 12:45
Quesito #11
VOLEVO CHIEDERE LA POLIZZA  A CHI DEVE ESSERE INTESTATA?
31/05/2019 13:41
Risposta
Alla Stazione Appaltante indicata al punto I.1 del bando di gara
03/06/2019 21:00
Quesito #12
Buonasera, essendo una ditta qualificata SOA con Categoria OG10 II e OG3 III-bis volendo associarsi in ATI con un'altra impresa con categoria SOA OG10 II e avendo il 40% sull'importo totale dei lavori come richiesto dall'art. 92 comma 2 del Regolamento si chiede se possibile partecipare all'appalto.
La composizione dell'ATI nell'esecuzione dei lavori per la cat. OG10 è la seguente:
IMPRESA CAPOGRUPPO HA IL 55% (€.600.857,75 ); ed esecuzione dei lavori della OG3 (€.180.739,70) ; totale lavori da eseguire €.781.597,45
IMPRESA ASSOCIATA       HA IL 45% (€. 491.610,88);
                                            totale         €.1.092.468,63
Il totale dell'esecuzione dei lavori dell'impresa Capogruppo è maggiore dell'impresa associata. In percentuale la quota di esecuzione dei lavori dell'impresa Capogruppo risulta superiore a quella dell'impresa Associata. Il quesito che si pone è se la costituenda ATI cosi composta può partecipare alla presente gara. 
04/06/2019 10:11
Risposta
Il quesito prospettato trova la sua risposta nel punto 3.2.1 del disciplinare di gara ed in particolare nella lett. f) “… ai sensi dell’articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all’interno di raggruppamenti misti)”.
Nel caso specifico, con riferimento al sub-raggruppamento orizzontale riferito alla categoria OG10, le due imprese, pur avendo la medesima iscrizione dichiarano di volere eseguire i lavori con percentuali che rispettano l’obbligo per la capogruppo di avere una quota superiore a quella della mandante.
Per quanto riguarda, invece, la categoria scorporabile OG3, l’esecuzione delle lavorazioni viene assunta solo dall’impresa capogruppo che è in possesso della necessaria iscrizione.
Nei termini indicati, la risposta al quesito è positiva
05/06/2019 16:44
Quesito #13
E' possibile partecipare alla procedura costituendo un'ATI di tipo misto con le seguenti quote: Impresa capogruppo 51% delle lavorazioni OG10, Impresa mandante 49% delle lavorazioni OG10 e il 100% dele lavorazioni OG3.
 
05/06/2019 17:55
Risposta
La domanda non è completa, pertanto anche la risposta non potrà essere completa. In linea di massima il raggruppamento è possibile (vedi anche risposta al quesito precedente), fermo restando la  verifica che le iscrizioni possedute da ciascuna ditta consentano di eseguire i lavori così come proposti.
06/06/2019 11:42
Quesito #14
Può costituirsi ATI MISTA con impresa capogruppo denominata A con quota lavori appartenenti solo alla categoria prevalente OG 10 pari al 51% e impresa mandante denominata B con quota lavori pari al 49% della categoria prevalente OG 10 e il 100% della quota lavori della categoria secondaria? Ovvero nel caso sopra citato, può l'impresa capogruppo avere una quota lavori inferiore all'impresa mandante?
06/06/2019 14:00
Risposta
L’art. 48 del D.Lgs 50/2016  prevede che  “… nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) assumibili da uno dei mandanti.”
Il successivo comma 6 prevede che “… nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all&rsquo articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.”
Tali norme insieme all’art. 92, comma 3 del Regolamento 207/2010 sono richiamati nel disciplinare di gara al punto 3.2.1
La risposta, è quindi, si. Poiché è  nel sub raggruppamento orizzontale relativo alla categoria prevalente che la capogruppo deve avere la quota superiore. Per le opere scorporabile, la esecuzione viene assunta dalla mandante che deve avere i necessari requisiti.
12/06/2019 18:18
Quesito #15
si chiede se,  in caso di partecipazione con la CAT. OG10 III-BIS, intendendo subappaltare le opere relative alla CAT. OG3  a impresa in possesso di qualificazione per tale categoria, è necessario indicare la "TERNA DEI SUBAPPALTATORI".
 
13/06/2019 11:48
Risposta
La presente procedura di gara si svolge in vigenza del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il quale ha abrogato il 6° co. dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, pertanto, non è necessario indicare la terna dei subappaltatori.
17/06/2019 11:26
Quesito #16
Al 3.3.1 del disciplinare relativo alla garanzia provvisoria, al primo punto della lettera d si chiede che la copia sia corredata da autenticità mediante fima digitale di un notaio abilitato, il quesito è il seguente: 
la polizza recante l' autentica notarile senza firma digitale del notaio ma digitalizzata dalla società di assicurazione è valida?
17/06/2019 12:57
Risposta
Le ipotesi previste dal punto 3.3.1 lett. d) del disciplinare sono le seguenti:

La polizza viene firmata digitalmente da soggetto che l’ha emessa, controfirmata digitalmente dal concorrente e caricata insieme a tutta l’altra documentazione nella piattaforma;

in alternativa

nel caso in cui la polizza non possa essere firmata digitalmente da chi l’ha emessa, il concorrente procederà a scansionare per immagine la copia cartacea e caricare sulla piattaforma o:
--- la copia per immagine corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;

oppure

--- copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità;
Non sono ammesse altre forme.

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